1. Gli organici del personale degli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100 unità.
2. Gli organici del personale degli educatori per adulti di cui agli articoli 80 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100 unità.