Art. 1.
(Aumento degli organici del personale con compiti di carattere sociale ed educativo).

      1. Gli organici del personale degli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100 unità.
      2. Gli organici del personale degli educatori per adulti di cui agli articoli 80 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100 unità.